Regolamenti

Disciplinare provvisorio delle attività

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(47kb)

Autorizzazione Pesca sportiva (42 kb)
Autorizzazione Ricerca scientifica (47 kb)
Autorizzazione Trasporto collettivo(36 kb)
Autorizzazione Centri di immersione(47 kb)
Autorizzazione Immersioni individuali(39 kb)
Autorizzazione Locazione unità navali(37 kb)
Autorizzazione Pesca professionale(40 kb)


  Interno  


Esterno

DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA’ NELL’AREA MARINA PROTETTA “ISOLE CICLOPI”

art.1)       Campo di applicazione

Il  presente disciplinare è riferito all’intera Area Marina Protetta “Isole Ciclopi” (AMP) come da decreto del 9/11/04 “Istituzione dell’area marina protetta denominata Isole Ciclopi”, GU 21/01/05 (DI del 9/11/04) (cartografia di riferimento n° 274 dell’Istituto Idrografico della Marina), regolamenta le attività al suo interno ed ha come destinatari l’utenza in generale ad eccezione delle unità di Stato e di quelle di proprietà dell’AMP.

art.2)       Ricerca scientifica

La ricerca scientifica è autorizzata dall’Ente Gestore per le zone “A” “B” e “C”. Per l’ottenimento dell’autorizzazione il legale rappresentante dell’Ente Proponente la ricerca, o in sua vece il Responsabile Scientifico della ricerca, deve produrre un’istanza nei modi previsti dall’allegato “Norme in materia di criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento della attività consentite nell’Area Marina Protetta “Isole Ciclopi” (all. 1)  che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

art.3)Accesso

Nella zona “A” è consentito l’accesso ed  a nuoto o di natanti, a remi per raggiungere le zone destinate alla balneazione ed il punto d’approdo all’isola Lachea. I natanti non possono comunque ancorarsi all’interno della zona “A”. Particolari autorizzazioni possono essere rilasciate per il raggiungimento, con unità a remi, della zona di culto del Faraglione di S. Maria.

Nella zona “B” di riserva parziale e “C” di riserva generale l’accesso delle unità navali è regolamentato secondo il seguente schema:

 

UNITA’

RESIDENTI

NON RESIDENTI

Unità destinate alla piccola pesca (1)

Consentito

Consentito

Unità a remi

Consentito

Consentito

Natanti a vela

Consentito

Consentito

Natanti e imbarcazioni dotati di dispositivi a basso impatto ambientale (2)

Velocità moderata (3)

Velocità moderata (3)

Natanti e imbarcazioni  non dotati di dispositivi a basso impatto ambientale (2)

Velocità moderata (3)

Lungo rotte individuate dalle ordinanze di navigazione e traffico emanate dalla Capitaneria di Porto per accedere ai porti e ai campi ormeggio (vel. moderata) (4)

Trasporto collettivo

Solo ecologico(3)

Solo ecologico(3)

 

 (1)       Per  piccola  pesca  si intende l’esercizio della  pesca professionale con gli attrezzi della piccola  pesca previsti dall’articolo 19 del Decreto del Ministro delle Risorse Agricole,  Alimentari e Forestali del 26 luglio 1995.

(2)Si intendono casse (holding  tanks) per la raccolta e il conferimento delle acque nere a bordo delle unità da diporto dotate di impianti igienici, realizzati secondo le specifiche delle norme UNI ISO 8099 e dotati di valvola a “Y”; raccolta o filtrazione/depurazione delle acque di sentina; motori a 4 tempi o di nuova concezione ad elevata tecnologia ed a basso impatto ambientale con  un  livello di emissioni entro i limiti previsti dalla Direttiva 2003/44/ CE o idonei all’utilizzo di combustibili alternativi a maggiore  compatibilità ambientale (bioetanolo e GPL); motori ausiliari o fuoribordo elettrici.

(3)Velocità massima in zona “B” 5 nodi; velocità massima in zona “C” 10 nodi.

 

Le unità adibite al trasporto collettivo non dotate dei dispositivi a basso impatto ambientale, già operanti all’interno dell’AMP all’entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere autorizzate al transito in zona “B” e “C” fino al 31/12/2005.

Per effettuare l’attività di trasporto collettivo e/o di locazione è necessario essere in possesso di specifica autorizzazione dell’EG. La suddetta autorizzazione viene rilasciata nei modi e nei termini previsti dall’allegato 1.

 

art.1)       Sosta e ancoraggio

La sosta di natanti ed imbarcazioni è consentita nelle zone “B” e “C”. L’ancoraggio è vietato nelle zone “A” e “B”. Nella zona “C” di riserva generale l’ancoraggio è consentito, tranne che nel tratto di mare compreso tra il molo del porto di Acicastello e i faraglioni piccoli ed delimitato dai punti geografici dalle seguenti coordinate: (planimetria allegata)

 

                                           LATITUDINE                                LONGITUDINE

1) 37° 33’ 27,2” N                      015° 09’ 03,0” E

2) 37° 33’ 22,5” N                      015° 09’ 04,5” E

3)  37° 33’ 30,3” N                      015° 09’ 35,4” E

4)  37° 33’ 36,6” N                      015° 09’ 38,0” E

 

E’ altresì consentita la sosta di natanti e imbarcazioni  presso i campi boa appositamente predisposti dall’E G. Per contribuire ai costi della loro  realizzazione e gestione potrà essere stabilito, con apposito regolamento, il pagamento di un contributo.

L’ormeggio nei siti d’immersione è riservato  ai residenti ed ai Centri di immersione. Questi ultimi hanno precedenza assoluta di ormeggio, anche in caso di sosta precedente di residenti.

 

art.2)     Attività subacquea senza autorespiratore

L’osservazione dei fondali con maschera e pinne (snorkeling), se praticata individualmente o da residenti, è consentita nelle aree non interdette alla balneazione. Nel caso di gruppi o visite guidate è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall’EG. Possono richiedere la suddetta autorizzazione i circoli, le scuole di immersione, i diving center, le associazioni (previsti dal comma J dell’art. 8 del DI del 9/11/04) secondo le modalità descritte nell’allegato 1 .

art.3)     Attività subacquee con autorespiratore

L’attività subacquea con autorespiratore effettuata da soggetti singoli (o con al massimo il compagno d’immersione) è consentita, nelle zone “B” e “C”,  nei modi e nei termini indicati nelle leggi nazionali e nelle ordinanze della Capitaneria che disciplinano l’attività subacquea, esclusivamente dietro autorizzazione dell’E G. Per effettuare immersioni con autorespiratore nell’AMP è necessario essere in possesso di un brevetto di sommozzatore sportivo riconosciuto almeno a livello nazionale. Il rilascio dell’autorizzazione è gratuito per i residenti,  dietro pagamento di un contributo alle spese di realizzazione delle aree attrezzate, per i non residenti. Le visite subacquee e le immersioni di gruppo con autorespiratore, organizzate a qualunque titolo da imprese ed associazioni, anche individuali, con o senza partita IVA, sono consentite, esclusivamente previa specifica autorizzazione dell’E G nelle zone “B” e “C”, unicamente nei siti di immersione appositamente predisposti e segnalati dall’E G. Ogni singola immersione deve essere comunicata a mezzo fax agli uffici dell’AMP almeno con 12 ore di anticipo con l’indicazione del sito di immersione e dei nominativi dei singoli partecipanti e accompagnatori. Possono richiedere l’autorizzazione tutte le organizzazioni e le associazioni (previste dall’art. 8 comma J del DI del 9/11/04) nei modi e nei termini previsti dall’allegato 1.


 

Chi non è in possesso di brevetto di sommozzatore può effettuare immersioni solo se accompagnato da una scuola di immersione in regola con le norme Regionali e Nazionali che disciplinano l’attività didattica subacquea se in possesso dell’autorizzazione prevista dal presente disciplinare.

Le immersioni didattiche per il conseguimento del primo brevetto, per le necessità di tutela dei fondali e per il rischio di danneggiamento degli stessi derivante dalla scarsa padronanza delle tecniche d’immersione da parte degli allievi, sono consentite in apposite aree individuate dall’E G.

Tutto quanto non espressamente citato negli artt. 5 e 6 è disciplinato dalle norme nazionali e regionali sull’immersione subacquea e sull’attività di guida subacquea e/o di scuola d’immersione, nonché dalle ordinanze della Capitaneria di Porto di Catania.

 

art.4)     Pesca professionale

L’esercizio della piccola pesca professionale è consentito nelle zone “B” e “C” esclusivamente alle imprese, anche individuali, con sede legale nel Comune di Acicastello e nella frazione di Capo Molini del Comune di Acireale e/o a coloro i quali utilizzano unità iscritte nei registri NN.MM.GG. tenuti dall’Ufficio Locale Marittimo di Acicastello alla data di entrata in vigore del presente disciplinare e che operano con gli attrezzi previsti dall’art. 19 del decreto del Ministro delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali (26/09/95). Dette imprese, per esercitare la loro attività all’interno dell’AMP, devono essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dall’EG nei modi previsti dall’allegato 1. Qualunque altra forma di pesca professionale, compresa la pesca subacquea professionale, è vietata nell’intera AMP.

art.5)     Pesca sportiva

La pesca subacquea è vietata in tutta l’AMP. Ai residenti, muniti di specifica autorizzazione, è consentita la pesca sportiva nelle zone “B” e “C” esclusivamente con lenze a mano o con canna, da terra o da natante o imbarcazione,  munite di un numero massimo di tre ami e per i cefalopodi con un max di due lenze (ciascuna armata con apposito richiamo) per ogni pescatore. I non residenti, in possesso di apposita autorizzazione, possono praticare la pesca sportiva (esclusivamente da terra e nei modi suddetti) solamente in zona “C”. Il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della pesca sportiva avviene nei modi e nei termini previsti dall’allegato 1.

art. 9) Demanio marittimo

In osservanza a quanto previsto dall’art. 12 del DI del 9/11/04, l’EG è tenuto ad esprimere un parere vincolante sul rilascio e sul rinnovo delle concessioni demaniali marittime di zone demaniali comprese all’interno dell’AMP. I requisiti minimi necessari per il rilascio del parere favorevole sono:

 

·        Per le concessioni esistenti, ove possibile, non dovrà essere ostruita la visuale diretta del mare.

·Per le nuove richieste di aree in concessione, le strutture non devono prevedere alcun ingombro al di sopra del piano stradale.

·L’intera struttura deve essere realizzata in acciaio zincato, acciaio inox, legno ed altri materiali eco-compatibili. Chiodi, viti e bulloni devono essere in acciaio inox, zinco o allumino

·Possono essere utilizzate esclusivamente vernici atossiche incolori o, se colorate, dello stesso colore del sito

·Non deve essere presente nessun tipo di scarico in mare di qualsivoglia sostanza (compresa l’acqua dolce)

·Nel caso di posa di boe o gavitelli l’ancoraggio sul fondale deve essere assicurato da sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, assicurando il minor impatto ambientale. Sui fondi duri sono da utilizzare i sistemi di ancoraggio tipo “halas” o catene in acciaio ancorate direttamente agli scogli. Sulle praterie di Posidonia oceanica o su fondali sabbiosi misti a Posidonia sono da utilizzare i sistemi di ancoraggio tipo “a molla” o “a spirale”. Sui fondi mobili, sabbiosi e/o fangosi, ancore “Manta Ray” o in subordine i tradizionali corpi morti.  Per ogni gavitello o boa deve essere realizzato un sistema a fondo virtuale (la catena non deve strisciare sul fondale, ma deve rimanere in tensione con apposito galleggiante sommerso).

·In fase di presentazione delle istanze i progetti devono essere corredati di perizia geologica del sito con particolare riferimento agli affioramenti lavici costieri di particolare pregio o sottoposti a specifici vincoli (es. basalti colonnari, pillows, ecc).

·In fase di presentazione delle istanze i progetti devono essere corredati di perizia biologica del sito con particolare riferimento alle biocenosi presenti sia sulla costa sia sui fondali antistanti l’area richiesta in concessione.

·Le istanze devono essere corredate di un progetto che rappresenti le opere sia in pianta, sia in prospetto con vista dal mare e dalla terra.

·In caso di danni alle strutture di qualsivoglia natura (anche arrecati da eventi atmosferici o calamitosi) è fatto obbligo al titolare della concessione il recupero dei materiali ed il ripristino dei siti a proprio carico e spese.

·I  mezzi nautici di servizio o destinati al noleggio, se previsti, devono essere provvisti di serbatoio di acque nere (per le unità dotate di servizi igienici), nonché, se provvisti di motore, esclusivamente di propulsore ecologico come previsto dalla direttiva 2003/44/CE e certificazioni  EPA 2006; Carb 2004 – 2008 “ultra low emission”.

·E’ vietato l’uso di carburanti e sostanze chimiche di qualsiasi tipo all’interno delle aree in concessione.

·Ogni concessionario deve provvedere ad un servizio giornaliero di recupero rifiuti in tutta l’area in concessione, a proprio carico e spese.

·Le concessioni devono avere una distanza tra loro non inferiore a mt 100 (tale limite può essere ridotto fino a mt 50 per particolari conformazioni della costa o per esigenze di diretta fruizione del mare).

 

Per le aree portuali

·       Le aree portuali alle quali si riferiscono le prescrizioni sono quelle comprese fra la terra ferma, gli attuali moli foranei e la congiungente le testate dei predetti moli per i porti di Acicastello ed Acitrezza; per il sorgitore di Capo Molini l’area delimitata tra il limite del demanio marittimo e la congiungente i punti di coordinate (ED50) :

                               37° 34’ 35,82” N                     37° 34’ 31,36”N

                                   015° 10’ 19,36” E                    015° 10’ 24,72”E

·Per le concessioni esistenti, ove possibile, non dovrà essere ostruita la visuale diretta del mare.

·Per le nuove richieste di aree in concessione, le strutture devono limitare il più possibile l’ingombro al di sopra del piano stradale.

·L’intera struttura deve essere realizzata in acciaio zincato, acciaio inox, legno ed altri materiali eco-compatibili. Chiodi, viti e bulloni devono essere in acciaio inox, zinco o alluminio

·Possono essere utilizzate esclusivamente vernici atossiche incolori o, se colorate, dello stesso colore del sito

·Non deve essere presente alcun tipo di scarico in mare ad eccezione dell’acqua dolce.

·In caso di danni alle strutture di qualsivoglia natura (anche arrecati da eventi atmosferici o calamitosi) è fatto obbligo al titolare della concessione il recupero dei materiali ed il ripristino dei siti a proprio carico e spese.

·I  mezzi nautici di servizio o destinati al noleggio devono essere provvisti di serbatoio di acque nere (per le unità dotate di servizi igienici), nonché, se provvisti di motore, esclusivamente di propulsore ecologico come previsto dalla direttiva 2003/44/CE

·E’ vietato l’uso di sostanze inquinanti di qualsiasi tipo all’interno delle aree in concessione.

·Ogni concessionario deve provvedere, a proprio carico e spese, ad un servizio giornaliero di raccolta rifiuti in tutta l’area in concessione e loro conferimento al servizio pubblico, nel rispetto delle norme vigenti.

 

 art. 10) Norme di rimando

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente disciplinare si fa riferimento al  DI del 9/11/04.

 

Allegato 1

Norme in materia di criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell’Area Marina Protetta “Isole Ciclopi”

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente allegato disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell’Area Marina Protetta “Isole Ciclopi”, come previste dal decreto istitutivo del 9/11/04 pubblicato sulla GURI n° 16 del 21/01/05.

Art.2 – Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata, al Soggetto gestore  dell’Area Marina Protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso il centro visite di via Provinciale, 226 Acitrezza di Acicastello (CT) e disponibili anche sul sito internet dell’Area Marina Protetta www.isoleciclopi.it

2. La modulistica è predisposta a cura del Soggetto gestore  conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell’oggetto dell’autorizzazione.

3. Il rilascio dell’autorizzazione,  implica il rilascio di un documento cartaceo e/o di un tesserino plastificato di riconoscimento, con l’indicazione del titolare e della tipologia di autorizzazione posseduta e della data di scadenza, che deve essere mostrato in caso di controllo da parte delle autorità competenti e del personale dell’AMP. I suddetti tesserini devono essere riconsegnati presso gli uffici del soggetto gestore al termine di scadenza dell’autorizzazione.

4. Le autorizzazioni decadono al venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti per il rilascio.

5. In caso di inosservanza accertata delle norme contenute nel D.I. e/o nel presente disciplinare le autorizzazioni vengono sospese per gg. 30 alla prima infrazione e per 6 mesi in caso di nuova infrazione. L’ E. G. si riserva di non rinnovare le autorizzazioni ai quei soggetti cui sia stata contestata una infrazione grave alle norme che regolamentano le attività all’interno dell’A.M.P.

Art. 3 – Documentazione da allegare.

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare che il richiedente ha titolo per la richiesta.

2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4Rilascio delle autorizzazioni

1. L'istanza di cui all’articolo 2 è esaminata dal direttore del Consorzio che, nel termine di 60 gg dalla data di ricevimento della stessa deve accoglierla o rigettarla e procedere all’eventuale rilascio del tesserino di cui al comma 3 del precedente art 2.

1. L'istanza di autorizzazione è rigettata:

a)Qualora l’attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell’Area Marina Protetta;

b)In caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal Decreto istitutivo o dal Disciplinare provvisorio;

c)In caso di mancato pagamento dei diritti di segreteria, di cui all’articolo 7;

d)In caso di documentazione incompleta;

 

Art. 5 – Diritti di segreteria

Possono essere richiesti diritti di segreteria per le diverse attività sull base delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio d Gestione

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